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REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Il presente regolamento ha lo scopo di promuovere e strutturare la vita della scuola intesa come centro di organizzazione e di proposta per attività di elaborazione culturale, di sperimentazione e di ricerca operante nel territorio montano della Val Chisone.
Pertanto l’Istituto ed il suo Consiglio si adopereranno per garantire la più vasta estensione possibile alle loro attività ed il reale inserimento nelle problematiche del territorio.
Il funzionamento della scuola sarà caratterizzato dalla partecipazione democratica alla gestione, stessa, garantita a tutte le componenti nei modi più ampi ed efficaci, nella salvaguardia dei diritti di uguaglianza e di libertà di tutti.
A questo duplice scopo di inserimento nella problematica locale e di democratizzazione del funzionamento della scuola, dovranno essere subordinate anche le future revisioni del Regolamento stesso, che saranno destinate quindi a migliorare l’interazione della scuola con la più vasta comunità sociale e non a limitarne qualche aspetto.

ART. 1 – CONSIGLI DI CLASSE E DI INTERCLASSE
I Consigli di Classe e di Interclasse sono aperti a tutti i genitori, avvisati tramite gli alunni.
I Consigli si riuniscono all’inizio dell’anno scolastico, secondo le necessità e i problemi di ogni plesso, per presentare proposte relative al Piano dell’Offerta Formativa (POF) e discuterne l’attuazione nell’ambito di una collaborazione coerente fra scuola, famiglia e territorio.

ART. 2 – DIRITTO DI ORGANIZZAZIONE, RIUNIONE, ESPRESSIONE.
Le varie componenti della scuola hanno il diritto di organizzarsi, riunirsi ed esprimersi, insieme o separatamente.
Le convocazioni del Consiglio di Istituto avvengono in via ordinaria ad opera del Presidente del Consiglio e in via straordinaria su richiesta di almeno un quarto dei suoi membri o dal Collegio Docenti.
Nelle assemblee dei genitori possono essere esaminati i problemi affrontati dal Consiglio di Istituto e avanzate altre proposte.
I membri del Consiglio d’Istituto e gli insegnanti di ogni plesso possono richiedere al Dirigente Scolastico la convocazione straordinaria di Assemblee dei genitori. Si possono avere, fuori orario scolastico, riunioni dei genitori con l’eventuale presenza di insegnanti e previo accordo con il personale non docente.
Nel caso in cui il Consiglio debba assumere decisioni di particolare rilevanza, si impegna alla consultazione delle varie componenti.
Il Consiglio è incaricato anche di promuovere informazioni sui problemi della scuola tra le sue componenti e le amministrazioni pubbliche nei modi che si riveleranno più opportuni.
È ammessa la presenza di esperti nelle classi, durante l’orario di scuola, su richiesta degli insegnanti interessati.
È possibile affiggere e diffondere all’interno della scuola materiale ciclostilato e stampato, espressione di attività e di iniziative scolastiche. Altro materiale, purchè debitamente firmato (ai fini delle eventuali responsabilità penali) e privo di ogni carattere di propaganda commerciale e consumistica, può circolare previo consenso del Consiglio d’Istituto e su delega dello stesso al Dirigente Scolastico. È comunque vietata la circolazione del materiale contrario alla Costituzione ed alle vigenti leggi sulla stampa.
La bacheca sindacale e della RSU saranno liberamente gestite dal personale insegnante e non insegnante della scuola.

ART. 3 – VIGILANZA DEGLI ALUNNI
La vigilanza deve essere intesa come salvaguardia dell’integrità fisica delle persone e delle cose. Durante le attività scolastiche di ogni tipo il compito di vigilanza spetta agli insegnanti, a partire da cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni (come da C.C.N.L. art. 42 comma 5) e fino al termine delle stesse. Ove presente, il personale ausiliario garantirà la necessaria sorveglianza nei confronti degli alunni che, su autorizzazione dell’insegnante, si recheranno individualmente ai servizi o in altre parti dell’edificio.
Il compito della sorveglianza deve consistere nell’evitare quelle manifestazioni che possono risultare pericolose o dannose per gli alunni, ma non deve avere lo scopo di reprimere la libertà di movimento, di comunicazione, di gioco, né la possibilità di incontri, lavori di gruppo e sperimentazione, nel rispetto della serietà della scuola e del diritto di tutti all’apprendimento.
Fatto salvo l’obbligo di assumere le dovute precauzioni per la tutela degli allievi, ogni insegnante potrà liberamente programmare le uscite dall’edificio scolastico che riterrà opportune, nel rispetto della normativa vigente in materia.

ART. 4 – ORARI SCOLASTICI: INGRESSO E USCITA
Gli allievi, gli insegnanti e il personale non docente sono tenuti a rispettare l’orario scolastico e di servizio.
Durante l’ingresso degli alunni nelle sedi scolastiche il personale docente (fiduciari) sarà coadiuvato dal collaboratore scolastico. Nel caso di assenza di un insegnante titolare si provvederà a garantire la sorveglianza delle classi da parte dei docenti presenti e/o dal collaboratore scolastico sino all’arrivo dell’insegnante supplente.
L’insegnante che si assenta deve avvisare con il maggior anticipo di tempo possibile la Segreteria dell’Istituto affinchè agli alunni possa essere garantita la vigilanza fin dall’ora in cui dovrebbero avere inizio le lezioni.
Per l’ora in cui hanno inizio le lezioni un collaboratore scolastico per ogni plesso è tenuto a chiudere l’accesso alla scuola (dall’esterno).
La scuola è responsabile dal punto di vista penale, civile, amministrativo solo a partire dall’ingresso degli alunni nell’edificio scolastico.

ORARI:
SCUOLE DELL’INFANZIA
Villar Perosa “E. Agnelli” ore 8/16,30 dal lunedì al venerdì
Pinasca “Cipì” ore 8,15/16,30
Porte ore 8,30/16,30
San Germano Chisone ore 8,20/16,20
Ai genitori è consentito accompagnare i bambini a scuola non oltre la prima ora dall’inizio delle lezioni. L’uscita può avvenire in tre diverse fasce orarie:
ore 11,45/12,00 senza usufruire del servizio mensa
ore 13,30/13,45 dopo il pranzo
in generale nel corso dell’ultima mezz’ora di lezione. In particolare, per San Germano la sezione B dalle 16,00 alle 16,20.

SCUOLE PRIMARIE
I plessi dell’istituto effettuano l’orario di tempo pieno:
INVERSO PINASCA 8,25/16,30 dal lunedì al venerdì
PINASCA 8,25/16,30 dal lunedì al venerdì
PORTE 8,25/16,30 il lunedì, martedì, giovedì e venerdì
8,25/12,30 il mercoledì
SAN GERMANO CHISONE 8,15/16,20 dal lunedì al venerdì
VILLAR PEROSA 8,25/16,30 dal lunedì al venerdì
SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO
TEMPO NORMALE 8,00/13,00 dal lunedì al sabato
TEMPO PROLUNGATO 8,00/15,50 il lunedì, il mercoledì e il giovedì
8,00/13,00 il martedì, il venerdì e il sabato

ART. 5 – RITARDI E USCITE ANTICIPATE
a) Ritardi
Nei tre ordini di scuola gli alunni in ritardo rispetto all’orario sono comunque ammessi in classe. I genitori dovranno giustificare il ritardo in forma scritta. Gli alunni ritardatari privi di giustificazione vengono ammessi a condizione che dell’accaduto venga informata la famiglia.
La scuola esclude responsabilità penali e civili per infortuni nei quali possono incorrere bambini ritardatari o incustoditi, i quali sono da ritenere sotto la sorveglianza di chi esercita la potestà familiare.
In caso di reiterato ritardo, dopo aver effettuato richiami verbali/scritti alla puntualità, si potrà giungere, se gli inviti non hanno avuto buon esito, anche alla sospensione scolastica.

b) Uscite anticipate
-Scuole dell’ infanzia ed scuole primarie: le uscite anticipate verranno registrate su un apposito quaderno
-Scuola secondaria di I° grado: le uscite anticipate verranno annotate sul registro di classe e vistate dal capo d’Istituto.
I minori possono lasciare la scuola solo se accompagnati da un familiare maggiorenne o persona autorizzata per scritto dai genitori e in possesso di un documento di identità (o per conoscenza diretta).

ART. 6 – USCITA A MEZZOGIORNO PER LE SEZIONI DI TEMPO PIENO E TEMPO PROLUNGATO
Scuole dell’ infanzia: non è prevista la consumazione del pranzo a casa con rientro pomeridiano.
Scuole primarie e scuole secondarie di I° grado: gli alunni che al momento delle iscrizioni scelgono di avvalersi del servizio mensa sono tenuti a mantenere tale scelta per tutta la durata dell’anno scolastico. Nei casi in cui, per motivi di salute o familiari, un alunno iscritto alla mensa debba lasciare la scuola al termine delle lezioni mattutine e riprenderle nel pomeriggio, i genitori dovranno farne richiesta scritta. In tal caso l’orario del periodo di interscuola è il seguente: scuole primarie, ore 12,30 conclusione delle lezioni mattutine, ore 13,50/14,00 rientro a scuola; Scuola secondaria di I° grado, ore 13,00 conclusione delle lezioni mattutine, ore 14,00 inizio delle lezioni pomeridiane; prima di tale orario gli alunni non possono essere accolti a scuola. Nel periodo intercorrente tra l’uscita e il rientro la responsabilità torna temporaneamente alla famiglia.

ART. 7 – ASSENZE
La famiglia deve giustificare (per iscritto) tutte le assenze degli alunni dalle lezioni. Per le assenze causate da malattia si dovrà presentare il certificato medico quando esse si protraggano oltre i 5 giorni (compresi i festivi inclusi nel periodo).
La famiglia dovrà essere informata dall’insegnante delle assenze non giustificate o reiterate.

ART. 8 – MODALITA’ DA SEGUIRE IN CASO DI MALESSERE O INFORTUNI DI ALUNNI
L’insegnante, rilevato il malessere o l’infortunio, è tenuto:
- ad avvertire i genitori per via telefonica, o attraverso il comune di residenza nel caso che la famiglia fosse sprovvista di telefono:
- a far accompagnare l’allievo a casa o dai propri genitori o tramite taxi le cui spese verranno addebitate alla scuola (capitolo “spese per assistenza”);
- se si constata l’impossibilità di affidare l’allievo ai propri genitori per assenza di questi, e si ravvisi la necessità di un intervento medico per un infortunio di un allievo all’interno della scuola, si provvede a
- informare al famiglia come sopra;
- accompagnare l’infortunato a mezzo taxi o autoambulanza, secondo la gravità, al più vicino pronto soccorso;
- la relativa denuncia va presentata entro 24 ore alla segreteria.
In caso di ricorso a cure ospedaliere o mediche, il genitore è tenuto a far pervenire tempestivamente alla segreteria della scuola (anche tramite gli insegnanti di classe) il referto medico.

ART. 9 – GITE E VIAGGI D’ISTRUZIONE
Per le uscite nell’ambito del comune i genitori firmeranno la prevista autorizzazione all’inizio dell’anno scolastico, di durata annuale (per passeggiate a piedi, ecc..)
Sono da considerare visite guidate le visite a musei, parchi, cascine, fabbriche, esposizioni, fiere, ecc.., la partecipazione a spettacoli, svolte possibilmente, in orario di lezione.
Si definiscono viaggi di istruzione le gite della durata di 1 o più giorni e i soggiorni in strutture di vario tipo (rifugi, ostelli, centri didattici, ecc.).
Sono viaggi connessi ad attività sportive gli spostamenti per l’attuazione di corsi di sci, atletica, nuoto o altro, e la partecipazione ai Giochi della Gioventù o simili.
L’autorizzazione per ogni tipo di attività deve essere data per scritto dalla Direzione dell’Istituto.
Per le visite guidate gli insegnanti presenteranno richiesta scritta al Consiglio d’Istituto, dopo aver ottenuto il parere favorevole del Consiglio di Classe/Interclasse/Intersezione e del Collegio dei Docenti.
Ogni classe (o gruppo di classi) è tenuta a sottoporre al Consiglio d’Istituto il programma dei viaggi di istruzione, per l’intero anno scolastico, entro la fine del mese di ottobre. Detto programma dovrà essere presentato nel Consiglio di Classe o Interclasse per il necessario parere e sarà discusso dal Consiglio di Istituto nella riunione successiva a quella del Collegio Docenti che lo ha deliberato. Il programma terrà conto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di visite guidate e viaggi d’istruzione.
I viaggi devono essere predisposti per le classi intere, allo scopo di evitare discontinuità nella frequenza delle lezioni. Poiché i viaggi costituiscono iniziative complementari delle attività scolastiche e non hanno finalità meramente ricreative, si deve avere cura che le spese siano contenute entro limiti ragionevoli, per favorire la partecipazione di tutti.
È consentita la partecipazione dei genitori, se assicurati, solo in caso di particolari necessità.
L’autorizzazione dei genitori è condizione indispensabile per la partecipazione degli alunni alla gita. Il consenso deve essere dato per iscritto sugli appositi modelli forniti dalla Direzione.
I partecipanti ai viaggi devono essere muniti di polizza assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile; dovranno inoltre essere forniti del previsto documento di identità.
Il pagamento delle fatture per le gite verrà effettuato tramite mandato del Consiglio di Istituto, imputando la spesa sugli appositi capitoli, avvalendosi dei seguenti contributi:
1) contributo dello Stato, se stanziato in bilancio;
2) contributo del Comune, se stanziato per il plesso relativo;
3) contributo degli alunni.
I contributi suddetti saranno imputati sui relativi capitoli delle entrate e delle spese. Il contributo degli alunni, raccolto dai rappresentanti di classe, sarà da loro versato con postagiro sul c/c postale dell’Istituto.
Agli insegnanti verrà pagata l’indennità di missione per le ore di viaggio effettuate, secondo le modalità in vigore.
È auspicabile, per ovvi motivi economici, l’uso di mezzi pubblici. In questi casi gli insegnanti si adopereranno per garantire condizioni di assistenza e di sicurezza adeguate nei confronti degli alunni.
Poichè le gite comportano costi dipendenti dal numero di partecipanti (ad es. trasporto, corso di acquaticità scuola dell'infanzia) la firma di autorizzazione apposta sul relativo modulo di partecipazione è da considerarsi quale impegno a tutti gli effetti e, qualora l'alunno/a rinunciasse a partecipare, sarà tenuto/a comunque a contribuire con la propria quota per le spese suddette.

ART. 10 – USO DEI LOCALI DELLE ATTREZZATURE CULTURALI, DIDATTICHE E SPORTIVE
Al di fuori dell’orario di lezione, i locali scolastici saranno disponibili per tutte le attività educative che il Consiglio di Istituto e il Collegio dei Docenti riterranno opportune, e per gli incontri e le iniziative di carattere culturale o sindacale promosse dal personale della scuola. L’attuazione di queste modalità si atterrà all’art.10 comma 6 del D.L.vo n°297 del 16.4.1994.
La scuola deve diventare un centro di vita che interagisce con l’ambiente esterno e con altri centri (di paese o di valle) che perseguono finalità sociali e culturali.
Essa va pertanto aperta a tutte le componenti della scuola che vogliano riunirvisi per discutere sui problemi culturali e scolastici della zona compatibilmente con le esigenze del personale della scuola stessa.
I locali scolastici – su comunicazione scritta dei Comuni interessati, per ogni anno scolastico – possono essere utilizzati, com’è consuetudine, in orario extra-scolastico e nel periodo estivo, per assemblee pubbliche e manifestazioni varie promosse dall’Ente locale, che se ne assume ogni responsabilità.
I locali della scuola possono anche essere messi a disposizione per iniziative autonome di gruppi culturali che ne facciano richiesta scritta. In questo caso, viene informato il Consiglio, che valuta di volta in volta l’opportunità di aprire i locali della scuola e le garanzie da richiedere ai gruppi che se ne avvalgono e che comunque delibera i criteri di utilizzo.
L’uso di attrezzature di ufficio (ciclostile, fotocopiatrice, macchina per scrivere, computer, ecc…) è garantito ai componenti degli organi collegiali per l’espletamento dei compiti relativi alla carica che ricoprono, compatibilmente con le esigenze della Direzione d’Istituto. Per garantire la reale possibilità di uso delle suddette attrezzature la scuola provvede ai materiali richiesti (carta, inchiostro, matrici, ecc…).

ART. 11 – BIBLIOTECHE
Le biblioteche dell’Istituto Comprensivo devono essere organizzate in modo da assicurare agli utenti la massima disponibilità di accesso ai libri e di consultazione. La formazione, l’aggiornamento e il funzionamento delle biblioteche sono affidati al Collegio Docenti che stabilisce l’orario e nomina i responsabili. Le biblioteche di classe devono essere formate e aggiornate seguendo i suggerimenti di tutte le componenti del Consiglio di Classe o Interclasse.

ART. 12 – PROGRAMMAZIONE
Il Consiglio d’Istituto programma la propria attività annuale o pluriennale e ne verifica annualmente l’attuazione.

ART. 13 – MODIFICHE
È possibile modificare le norme del presente regolamento che si dimostrino inadeguate o superate, con l’approvazione della maggioranza assoluta del Consiglio di Istituto.

ATTUAZIONE
Il presente regolamento diventa operante il giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio stesso e per tutta la sua durata in carica, salvo eventuali modifiche.

Delibera del Consiglio d’Istituto n° 3 del 20 gennaio 2004

 
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