Il
presente regolamento ha lo scopo di promuovere
e strutturare la vita della scuola intesa come
centro di organizzazione e di proposta per attività
di elaborazione culturale, di sperimentazione
e di ricerca operante nel territorio montano
della Val Chisone.
Pertanto l’Istituto ed il suo Consiglio
si adopereranno per garantire la più
vasta estensione possibile alle loro attività
ed il reale inserimento nelle problematiche
del territorio.
Il funzionamento della scuola sarà caratterizzato
dalla partecipazione democratica alla gestione,
stessa, garantita a tutte le componenti nei
modi più ampi ed efficaci, nella salvaguardia
dei diritti di uguaglianza e di libertà
di tutti.
A questo duplice scopo di inserimento nella
problematica locale e di democratizzazione del
funzionamento della scuola, dovranno essere
subordinate anche le future revisioni del Regolamento
stesso, che saranno destinate quindi a migliorare
l’interazione della scuola con la più
vasta comunità sociale e non a limitarne
qualche aspetto.
ART.
1 – CONSIGLI DI CLASSE E DI INTERCLASSE
I Consigli di Classe e di Interclasse sono aperti
a tutti i genitori, avvisati tramite gli alunni.
I Consigli si riuniscono all’inizio dell’anno
scolastico, secondo le necessità e i
problemi di ogni plesso, per presentare proposte
relative al Piano dell’Offerta Formativa
(POF) e discuterne l’attuazione nell’ambito
di una collaborazione coerente fra scuola, famiglia
e territorio.
ART.
2 – DIRITTO DI ORGANIZZAZIONE, RIUNIONE,
ESPRESSIONE.
Le varie componenti della scuola hanno il diritto
di organizzarsi, riunirsi ed esprimersi, insieme
o separatamente.
Le convocazioni del Consiglio di Istituto avvengono
in via ordinaria ad opera del Presidente del
Consiglio e in via straordinaria su richiesta
di almeno un quarto dei suoi membri o dal Collegio
Docenti.
Nelle assemblee dei genitori possono essere
esaminati i problemi affrontati dal Consiglio
di Istituto e avanzate altre proposte.
I membri del Consiglio d’Istituto e gli
insegnanti di ogni plesso possono richiedere
al Dirigente Scolastico la convocazione straordinaria
di Assemblee dei genitori. Si possono avere,
fuori orario scolastico, riunioni dei genitori
con l’eventuale presenza di insegnanti
e previo accordo con il personale non docente.
Nel caso in cui il Consiglio debba assumere
decisioni di particolare rilevanza, si impegna
alla consultazione delle varie componenti.
Il Consiglio è incaricato anche di promuovere
informazioni sui problemi della scuola tra le
sue componenti e le amministrazioni pubbliche
nei modi che si riveleranno più opportuni.
È ammessa la presenza di esperti nelle
classi, durante l’orario di scuola, su
richiesta degli insegnanti interessati.
È possibile affiggere e diffondere all’interno
della scuola materiale ciclostilato e stampato,
espressione di attività e di iniziative
scolastiche. Altro materiale, purchè
debitamente firmato (ai fini delle eventuali
responsabilità penali) e privo di ogni
carattere di propaganda commerciale e consumistica,
può circolare previo consenso del Consiglio
d’Istituto e su delega dello stesso al
Dirigente Scolastico. È comunque vietata
la circolazione del materiale contrario alla
Costituzione ed alle vigenti leggi sulla stampa.
La bacheca sindacale e della RSU saranno liberamente
gestite dal personale insegnante e non insegnante
della scuola.
ART.
3 – VIGILANZA DEGLI ALUNNI
La vigilanza deve essere intesa come salvaguardia
dell’integrità fisica delle persone
e delle cose. Durante le attività scolastiche
di ogni tipo il compito di vigilanza spetta
agli insegnanti, a partire da cinque minuti
prima dell’inizio delle lezioni (come
da C.C.N.L. art. 42 comma 5) e fino al termine
delle stesse. Ove presente, il personale ausiliario
garantirà la necessaria sorveglianza
nei confronti degli alunni che, su autorizzazione
dell’insegnante, si recheranno individualmente
ai servizi o in altre parti dell’edificio.
Il compito della sorveglianza deve consistere
nell’evitare quelle manifestazioni che
possono risultare pericolose o dannose per gli
alunni, ma non deve avere lo scopo di reprimere
la libertà di movimento, di comunicazione,
di gioco, né la possibilità di
incontri, lavori di gruppo e sperimentazione,
nel rispetto della serietà della scuola
e del diritto di tutti all’apprendimento.
Fatto salvo l’obbligo di assumere le dovute
precauzioni per la tutela degli allievi, ogni
insegnante potrà liberamente programmare
le uscite dall’edificio scolastico che
riterrà opportune, nel rispetto della
normativa vigente in materia.
ART.
4 – ORARI SCOLASTICI: INGRESSO E USCITA
Gli allievi, gli insegnanti e il personale non
docente sono tenuti a rispettare l’orario
scolastico e di servizio.
Durante l’ingresso degli alunni nelle
sedi scolastiche il personale docente (fiduciari)
sarà coadiuvato dal collaboratore scolastico.
Nel caso di assenza di un insegnante titolare
si provvederà a garantire la sorveglianza
delle classi da parte dei docenti presenti e/o
dal collaboratore scolastico sino all’arrivo
dell’insegnante supplente.
L’insegnante che si assenta deve avvisare
con il maggior anticipo di tempo possibile la
Segreteria dell’Istituto affinchè
agli alunni possa essere garantita la vigilanza
fin dall’ora in cui dovrebbero avere inizio
le lezioni.
Per l’ora in cui hanno inizio le lezioni
un collaboratore scolastico per ogni plesso
è tenuto a chiudere l’accesso alla
scuola (dall’esterno).
La scuola è responsabile dal punto di
vista penale, civile, amministrativo solo a
partire dall’ingresso degli alunni nell’edificio
scolastico.
ORARI:
SCUOLE
DELL’INFANZIA
Villar Perosa “E. Agnelli” ore 8/16,30
dal lunedì al venerdì
Pinasca “Cipì” ore 8,15/16,30
Porte ore 8,30/16,30
San Germano Chisone ore 8,20/16,20
Ai
genitori è consentito accompagnare i
bambini a scuola non oltre la prima ora dall’inizio
delle lezioni. L’uscita può avvenire
in tre diverse fasce orarie:
ore 11,45/12,00 senza usufruire del servizio
mensa
ore 13,30/13,45 dopo il pranzo
in generale nel corso dell’ultima mezz’ora
di lezione. In particolare, per San Germano
la sezione B dalle 16,00 alle 16,20.
SCUOLE
PRIMARIE
I plessi dell’istituto effettuano l’orario
di tempo pieno:
INVERSO PINASCA 8,25/16,30 dal lunedì
al venerdì
PINASCA 8,25/16,30 dal lunedì al venerdì
PORTE 8,25/16,30 il lunedì, martedì,
giovedì e venerdì
8,25/12,30 il mercoledì
SAN GERMANO CHISONE 8,15/16,20 dal lunedì
al venerdì
VILLAR PEROSA 8,25/16,30 dal lunedì al
venerdì
SCUOLA
SECONDARIA DI I° GRADO
TEMPO NORMALE 8,00/13,00 dal lunedì al
sabato
TEMPO PROLUNGATO 8,00/15,50 il lunedì,
il mercoledì e il giovedì
8,00/13,00 il martedì, il venerdì
e il sabato
ART.
5 – RITARDI E USCITE ANTICIPATE
a) Ritardi
Nei tre ordini di scuola gli alunni in ritardo
rispetto all’orario sono comunque ammessi
in classe. I genitori dovranno giustificare
il ritardo in forma scritta. Gli alunni ritardatari
privi di giustificazione vengono ammessi a condizione
che dell’accaduto venga informata la famiglia.
La scuola esclude responsabilità penali
e civili per infortuni nei quali possono incorrere
bambini ritardatari o incustoditi, i quali sono
da ritenere sotto la sorveglianza di chi esercita
la potestà familiare.
In caso di reiterato ritardo, dopo aver effettuato
richiami verbali/scritti alla puntualità,
si potrà giungere, se gli inviti non
hanno avuto buon esito, anche alla sospensione
scolastica.
b)
Uscite anticipate
-Scuole dell’ infanzia ed scuole primarie:
le uscite anticipate verranno registrate su
un apposito quaderno
-Scuola secondaria di I° grado: le uscite
anticipate verranno annotate sul registro di
classe e vistate dal capo d’Istituto.
I minori possono lasciare la scuola solo se
accompagnati da un familiare maggiorenne o persona
autorizzata per scritto dai genitori e in possesso
di un documento di identità (o per conoscenza
diretta).
ART.
6 – USCITA A MEZZOGIORNO PER LE SEZIONI
DI TEMPO PIENO E TEMPO PROLUNGATO
Scuole dell’ infanzia: non è prevista
la consumazione del pranzo a casa con rientro
pomeridiano.
Scuole primarie e scuole secondarie di I°
grado: gli alunni che al momento delle iscrizioni
scelgono di avvalersi del servizio mensa sono
tenuti a mantenere tale scelta per tutta la
durata dell’anno scolastico. Nei casi
in cui, per motivi di salute o familiari, un
alunno iscritto alla mensa debba lasciare la
scuola al termine delle lezioni mattutine e
riprenderle nel pomeriggio, i genitori dovranno
farne richiesta scritta. In tal caso l’orario
del periodo di interscuola è il seguente:
scuole primarie, ore 12,30 conclusione delle
lezioni mattutine, ore 13,50/14,00 rientro a
scuola; Scuola secondaria di I° grado, ore
13,00 conclusione delle lezioni mattutine, ore
14,00 inizio delle lezioni pomeridiane; prima
di tale orario gli alunni non possono essere
accolti a scuola. Nel periodo intercorrente
tra l’uscita e il rientro la responsabilità
torna temporaneamente alla famiglia.
ART.
7 – ASSENZE
La famiglia deve giustificare (per iscritto)
tutte le assenze degli alunni dalle lezioni.
Per le assenze causate da malattia si dovrà
presentare il certificato medico quando esse
si protraggano oltre i 5 giorni (compresi i
festivi inclusi nel periodo).
La famiglia dovrà essere informata dall’insegnante
delle assenze non giustificate o reiterate.
ART.
8 – MODALITA’ DA SEGUIRE IN CASO
DI MALESSERE O INFORTUNI DI ALUNNI
L’insegnante, rilevato il malessere o
l’infortunio, è tenuto:
- ad avvertire i genitori per via telefonica,
o attraverso il comune di residenza nel caso
che la famiglia fosse sprovvista di telefono:
- a far accompagnare l’allievo a casa
o dai propri genitori o tramite taxi le cui
spese verranno addebitate alla scuola (capitolo
“spese per assistenza”);
- se si constata l’impossibilità
di affidare l’allievo ai propri genitori
per assenza di questi, e si ravvisi la necessità
di un intervento medico per un infortunio di
un allievo all’interno della scuola, si
provvede a
- informare al famiglia come sopra;
- accompagnare l’infortunato a mezzo taxi
o autoambulanza, secondo la gravità,
al più vicino pronto soccorso;
- la relativa denuncia va presentata entro 24
ore alla segreteria.
In caso di ricorso a cure ospedaliere o mediche,
il genitore è tenuto a far pervenire
tempestivamente alla segreteria della scuola
(anche tramite gli insegnanti di classe) il
referto medico.
ART.
9 – GITE E VIAGGI D’ISTRUZIONE
Per le uscite nell’ambito del comune i
genitori firmeranno la prevista autorizzazione
all’inizio dell’anno scolastico,
di durata annuale (per passeggiate a piedi,
ecc..)
Sono da considerare visite guidate le visite
a musei, parchi, cascine, fabbriche, esposizioni,
fiere, ecc.., la partecipazione a spettacoli,
svolte possibilmente, in orario di lezione.
Si definiscono viaggi di istruzione le gite
della durata di 1 o più giorni e i soggiorni
in strutture di vario tipo (rifugi, ostelli,
centri didattici, ecc.).
Sono viaggi connessi ad attività sportive
gli spostamenti per l’attuazione di corsi
di sci, atletica, nuoto o altro, e la partecipazione
ai Giochi della Gioventù o simili.
L’autorizzazione per ogni tipo di attività
deve essere data per scritto dalla Direzione
dell’Istituto.
Per le visite guidate gli insegnanti presenteranno
richiesta scritta al Consiglio d’Istituto,
dopo aver ottenuto il parere favorevole del
Consiglio di Classe/Interclasse/Intersezione
e del Collegio dei Docenti.
Ogni classe (o gruppo di classi) è tenuta
a sottoporre al Consiglio d’Istituto il
programma dei viaggi di istruzione, per l’intero
anno scolastico, entro la fine del mese di ottobre.
Detto programma dovrà essere presentato
nel Consiglio di Classe o Interclasse per il
necessario parere e sarà discusso dal
Consiglio di Istituto nella riunione successiva
a quella del Collegio Docenti che lo ha deliberato.
Il programma terrà conto di quanto previsto
dalla normativa vigente in materia di visite
guidate e viaggi d’istruzione.
I viaggi devono essere predisposti per le classi
intere, allo scopo di evitare discontinuità
nella frequenza delle lezioni. Poiché
i viaggi costituiscono iniziative complementari
delle attività scolastiche e non hanno
finalità meramente ricreative, si deve
avere cura che le spese siano contenute entro
limiti ragionevoli, per favorire la partecipazione
di tutti.
È consentita la partecipazione dei genitori,
se assicurati, solo in caso di particolari necessità.
L’autorizzazione dei genitori è
condizione indispensabile per la partecipazione
degli alunni alla gita. Il consenso deve essere
dato per iscritto sugli appositi modelli forniti
dalla Direzione.
I partecipanti ai viaggi devono essere muniti
di polizza assicurativa contro gli infortuni
e per la responsabilità civile; dovranno
inoltre essere forniti del previsto documento
di identità.
Il pagamento delle fatture per le gite verrà
effettuato tramite mandato del Consiglio di
Istituto, imputando la spesa sugli appositi
capitoli, avvalendosi dei seguenti contributi:
1) contributo dello Stato, se stanziato in bilancio;
2) contributo del Comune, se stanziato per il
plesso relativo;
3) contributo degli alunni.
I contributi suddetti saranno imputati sui relativi
capitoli delle entrate e delle spese. Il contributo
degli alunni, raccolto dai rappresentanti di
classe, sarà da loro versato con postagiro
sul c/c postale dell’Istituto.
Agli insegnanti verrà pagata l’indennità
di missione per le ore di viaggio effettuate,
secondo le modalità in vigore.
È auspicabile, per ovvi motivi economici,
l’uso di mezzi pubblici. In questi casi
gli insegnanti si adopereranno per garantire
condizioni di assistenza e di sicurezza adeguate
nei confronti degli alunni.
Poichè le gite comportano costi dipendenti
dal numero di partecipanti (ad es. trasporto,
corso di acquaticità scuola dell'infanzia)
la firma di autorizzazione apposta sul relativo
modulo di partecipazione è da considerarsi
quale impegno a tutti gli effetti e, qualora
l'alunno/a rinunciasse a partecipare, sarà
tenuto/a comunque a contribuire con la propria
quota per le spese suddette.
ART.
10 – USO DEI LOCALI DELLE ATTREZZATURE
CULTURALI, DIDATTICHE E SPORTIVE
Al di fuori dell’orario di lezione, i
locali scolastici saranno disponibili per tutte
le attività educative che il Consiglio
di Istituto e il Collegio dei Docenti riterranno
opportune, e per gli incontri e le iniziative
di carattere culturale o sindacale promosse
dal personale della scuola. L’attuazione
di queste modalità si atterrà
all’art.10 comma 6 del D.L.vo n°297
del 16.4.1994.
La scuola deve diventare un centro di vita che
interagisce con l’ambiente esterno e con
altri centri (di paese o di valle) che perseguono
finalità sociali e culturali.
Essa va pertanto aperta a tutte le componenti
della scuola che vogliano riunirvisi per discutere
sui problemi culturali e scolastici della zona
compatibilmente con le esigenze del personale
della scuola stessa.
I locali scolastici – su comunicazione
scritta dei Comuni interessati, per ogni anno
scolastico – possono essere utilizzati,
com’è consuetudine, in orario extra-scolastico
e nel periodo estivo, per assemblee pubbliche
e manifestazioni varie promosse dall’Ente
locale, che se ne assume ogni responsabilità.
I locali della scuola possono anche essere messi
a disposizione per iniziative autonome di gruppi
culturali che ne facciano richiesta scritta.
In questo caso, viene informato il Consiglio,
che valuta di volta in volta l’opportunità
di aprire i locali della scuola e le garanzie
da richiedere ai gruppi che se ne avvalgono
e che comunque delibera i criteri di utilizzo.
L’uso di attrezzature di ufficio (ciclostile,
fotocopiatrice, macchina per scrivere, computer,
ecc…) è garantito ai componenti
degli organi collegiali per l’espletamento
dei compiti relativi alla carica che ricoprono,
compatibilmente con le esigenze della Direzione
d’Istituto. Per garantire la reale possibilità
di uso delle suddette attrezzature la scuola
provvede ai materiali richiesti (carta, inchiostro,
matrici, ecc…).
ART.
11 – BIBLIOTECHE
Le biblioteche dell’Istituto Comprensivo
devono essere organizzate in modo da assicurare
agli utenti la massima disponibilità
di accesso ai libri e di consultazione. La formazione,
l’aggiornamento e il funzionamento delle
biblioteche sono affidati al Collegio Docenti
che stabilisce l’orario e nomina i responsabili.
Le biblioteche di classe devono essere formate
e aggiornate seguendo i suggerimenti di tutte
le componenti del Consiglio di Classe o Interclasse.
ART.
12 – PROGRAMMAZIONE
Il Consiglio d’Istituto programma la propria
attività annuale o pluriennale e ne verifica
annualmente l’attuazione.
ART.
13 – MODIFICHE
È possibile modificare le norme del presente
regolamento che si dimostrino inadeguate o superate,
con l’approvazione della maggioranza assoluta
del Consiglio di Istituto.
ATTUAZIONE
Il presente regolamento diventa operante il
giorno successivo alla sua approvazione da parte
del Consiglio stesso e per tutta la sua durata
in carica, salvo eventuali modifiche.
Delibera
del Consiglio d’Istituto n° 3 del
20 gennaio 2004
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